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Il lavoratore che usufruisce dei permessi mensili per l’assistenza del familiare disabile convivente, ai sensi della legge n. 104 del 1992, ha diritto a non essere trasferito ad altra sede di lavoro senza il proprio consenso anche quando la persona assistita non si trovi in condizione di handicap grave, salvo la prova, che incombe al Datore di lavoro, della sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass. Sez. L Ord. n. 25836/2022).
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