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I contribuenti IVA che maturano crediti infrannuali superiori a2.582,28€ possono richiederne l’uso in compensazione o il rimborso presentando il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (DPR542/1999). Nonostante la normativa non preveda espressamente la decadenza del diritto per ritardo, l’Agenzia delle Entrate (ris.99/E/2014 e82/E/2018) esclude la possibilità di sanare con ravvedimento l’invio tardivo. È consentita un’unica correzione telematica – entro la dichiarazione IVA annuale – per cambiare la destinazione del credito o integrare dati su garanzie e requisiti, non per regolarizzare ritardi. La giurisprudenza di legittimità (Cass.10872/2019 e1661/2024) ha confermato che l’omissione del TR comporta la sanzione per indebita compensazione senza alcuna deroga da ravvedimento, in quanto il modello è essenziale – non meramente informativo – per legittimare l’utilizzo del credito infrannuale.