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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il novero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc. Il risultato dell’intervento normativo sarà quello di dirimere le incertezze interpretative nella redazione dei bilanci delle società mutualistiche, un segmento tutt’altro che trascurabile dell’economia italiana.
Nel merito, la novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa. L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenze nella prassi. Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.
Su questo tema, l’OIC ha optato per una soluzione principle-based facendo perno sull’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. In mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile. Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo, il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (OIC 28).
Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano: