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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (ord. n. 13102/2022) ha affermato che, ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, le spese per l'acquisto di beni duraturi comprendono sia il costo di acquisto che quello per il relativo mantenimento, in quanto entrambi rappresentativi di una capacità economica assoggettabile a contribuzione.
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