Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con il Pronto Ordini n. 71/2026, il CNDCEC ha chiarito la procedura per sostituire un componente effettivo dimissionario del Collegio dei revisori di un Ordine territoriale. Il posto vacante deve essere assegnato al revisore supplente che, nelle precedenti elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti. La posizione di supplente rimasta libera viene quindi attribuita al primo candidato non eletto, secondo la graduatoria elettorale. Spetta al Consiglio dell’Ordine formalizzare i passaggi con un’apposita deliberazione. Le elezioni suppletive devono essere indette soltanto quando la graduatoria risulti esaurita o non vi siano altri candidati disponibili. La votazione riguarda esclusivamente i posti vacanti e i nuovi revisori restano in carica fino alla scadenza naturale del Collegio. Le dimissioni, infine, non richiedono accettazione: producono effetti quando giungono a conoscenza dell’Ordine, che deve prenderne atto nella prima seduta utile e attivare tempestivamente la sostituzione.