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La Cassazione a Sezioni Unite n. 8500/2021 ha chiarito che i termini di accertamento vanno letti per singolo periodo d’imposta: ogni anno è un’obbligazione autonoma e, quando un costo produce effetti su più esercizi (come ammortamenti, detrazioni pluriennali, crediti d’imposta o perdite riportate), l’Amministrazione può contestare la quota dedotta in ciascun anno, senza dover intervenire necessariamente nell’anno in cui si è verificato l’evento originario. Questo approccio, però, può tradursi in una dilatazione “di fatto” dei tempi di controllo per il contribuente. Parte della giurisprudenza di merito ha reagito in senso opposto, sostenendo che la contestazione debba ancorarsi al fatto generatore (presupposti costitutivi), evitando effetti paradossali. La Legge delega 111/2023 prevedeva proprio di far decorrere la decadenza dal fatto generatore per componenti pluriennali e perdite, ma i decreti attuativi finora emanati non hanno recepito tale criterio. Risultato: la questione resta aperta e la prassi rimane in bilico.