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Con la Nota n. 1511/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che la geolocalizzazione delle guardie giurate non può essere considerata automaticamente uno strumento “necessario” alla prestazione lavorativa. Sebbene il D.M. n. 269/2010 preveda, in determinati ambiti territoriali, sistemi di comunicazione con supporto planimetrico (geo-referenziazione), tale decreto ha rango secondario e non può derogare all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. L’INL evidenzia inoltre che il D.M. non impone un obbligo generalizzato di GPS, ammettendo anche soluzioni organizzative alternative, come centrali operative distaccate. Il GPS, quindi, è ritenuto uno strumento di supporto organizzativo, produttivo e di sicurezza, utile al coordinamento e al monitoraggio degli spostamenti, ma non strettamente indispensabile all’esecuzione materiale dell’attività di vigilanza. Di conseguenza, la sua installazione rientra nella disciplina dei controlli a distanza: serve accordo sindacale oppure, in mancanza, autorizzazione amministrativa, prima dell’utilizzo da parte del datore di lavoro.