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La Cassazione penale (Sez. II, sent. n. 8573/2026, dep. 4 marzo 2026) conferma che, in materia di bonus edilizi, la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. può integrare anche quando la controversia non riguarda la “legittimità” sostanziale del requisito preteso dal Fisco, ma la consapevole produzione di dichiarazioni ideologicamente false nei documenti richiesti dalla normativa antifrode (D.L. 157/2021), idonee a trarre in inganno l’Amministrazione e a generare un ingiusto profitto. Nel caso del bonus facciate, la Corte valorizza l’attestazione non veritiera dell’avvio lavori (dicembre 2021) e la fatturazione riferita a opere non eseguite, come nucleo dell’indebita formazione e monetizzazione del credito d’imposta tramite sconto in fattura e successive cessioni. Irrilevanti, sul piano penale-cautelare, i conflitti con la committenza. Anche prescindendo dalla circolare 16/E, l’opzione ex art. 121 D.L. 34/2020 presuppone lavori almeno avviati.