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Nel concordato preventivo in continuità, il controllo del tribunale nella fase di apertura non si limita alla regolarità formale della domanda, ma deve estendersi alla legittimità sostanziale della proposta, alla sua ritualità e alla non manifesta inidoneità del piano. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 9605/2026, depositata il 15 aprile 2026. La Corte ha affermato che, anche sotto il Codice della crisi, l’ammissione non è un passaggio meramente notarile, ma un presidio di legalità sostanziale. Il giudice deve quindi verificare se il piano sia idoneo, almeno in via preliminare, a soddisfare i creditori e a preservare i valori aziendali. Nel caso esaminato, relativo a una società coinvolta in una procedura davanti al Tribunale di Ferrara, la Cassazione ha ritenuto legittimo valutare già in apertura carenze informative, irregolarità nella formazione delle classi e omissioni sul valore di liquidazione e sulle azioni recuperatorie esperibili.