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Nel consolidato fiscale, l’omessa indicazione dell’opzione nel quadro OP non impedisce sempre la sanatoria, ma la remissione in bonis richiede una prova concreta della volontà già maturata entro il termine originario. Le risposte a interpello 293/2025 e 294/2025 chiariscono che il comportamento concludente va verificato soprattutto nei versamenti e nelle scritture contabili. L’Agenzia guarda a chi ha versato gli acconti IRES, quando e per conto di chi. La prima rata può anche essere pagata dalla controllata, se antecedente al termine dichiarativo; il secondo acconto, invece, dopo tale scadenza, deve risultare coerente con l’opzione per il consolidato. Nel caso 293/2025, il pagamento autonomo del secondo acconto da parte della controllata esclude la sanatoria. Nel 294/2025, invece, acconti neutri e scritture di consolidamento effettive confermano l’adesione. La lezione operativa è chiara: serve coerenza documentale tra tesoreria, bilancio e fiscalità.