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Il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (art. 165 TUIR) spetta per imposte pagate definitivamente ed è limitato alla quota di imposta italiana riferibile al reddito estero. Non si applica ai redditi soggetti a tassazione sostitutiva in Italia. Può essere utilizzato anche per competenza, se il pagamento estero avviene entro i termini dichiarativi.
Nel caso del Regno Unito, il diverso periodo fiscale (aprile-aprile) impone una ricostruzione dei redditi secondo l’anno solare italiano. Per lavoro, pensioni e interessi si applica il criterio di cassa; per gli affitti si considerano i dati della dichiarazione estera senza ricostruzione analitica.
Gli interessi sono tassati con limite convenzionale del 10%. Le pensioni private sono tassate solo in Italia (senza credito), mentre il lavoro dipendente è soggetto a tassazione concorrente.
Il credito si calcola con criterio proporzionale, ripartendo l’imposta estera in base ai redditi riferiti all’anno italiano.