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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16959/2026, ha stabilito che il semplice trasferimento di denaro contante all’estero per importi inferiori a 10.000 euro non integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo i giudici, la presenza di debiti tributari non è sufficiente per configurare l’illecito penale: occorre dimostrare una condotta caratterizzata da artifici, inganni o stratagemmi idonei a ostacolare la riscossione da parte dell’Erario. Nel caso esaminato, il trasporto di 5.600 euro verso la Cina è stato ritenuto lecito, nonostante il contribuente avesse rilevanti debiti fiscali. La Corte ha precisato che non bastano la consapevolezza del debito, l’assenza di giustificazioni economiche o la destinazione estera del viaggio. Il reato sussiste solo quando il trasferimento è accompagnato da strumenti fraudolenti, come società schermo, trust fittizi o intestazioni simulate, finalizzati a occultare il patrimonio e rendere inefficace la riscossione.