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La Cassazione, con la sentenza n. 12085/2026, ha confermato la condanna di un amministratore subentrato da poche settimane per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Secondo i giudici, il dolo specifico richiesto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000, cioè la finalità di evasione, può coesistere con il dolo eventuale quando il legale rappresentante accetta il rischio derivante dall’omesso controllo della contabilità. Nel caso esaminato, l’imputato aveva presentato la dichiarazione IVA includendo una fattura falsa emessa da una società riconducibile al figlio. La Corte ha ritenuto non decisivo il fatto che fosse entrato in carica dopo l’emissione della fattura: proprio il subentro impone verifiche minime su contabilità, bilanci e dichiarazioni. Respinti anche gli altri motivi di ricorso: la prova restava solida anche senza alcune dichiarazioni contestate e la confisca non comprendeva l’IRAP, già esclusa dal calcolo finale del profitto illecito.