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La mancata emissione di una fattura può comportare conseguenze sanzionatorie differenti a seconda dell’effettivo impatto sulla liquidazione dell’IVA. L’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede, in via generale, una sanzione proporzionale pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Se però l’IVA è stata comunque computata nella liquidazione periodica, l’irregolarità non incide sulla determinazione del tributo e trova applicazione la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Il principio assume particolare importanza per le fatture elettroniche scartate dal Sistema di Interscambio e non tempestivamente riemesse. La fattura scartata è considerata non emessa, ma può accadere che il gestionale abbia comunque contabilizzato l’operazione e fatto concorrere l’imposta alla liquidazione. In questo caso, pur permanendo l’irregolarità nella fatturazione, manca un danno sostanziale per l’Erario. L’impostazione trova riscontro anche nei precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle violazioni prive di effetti sulla corretta liquidazione dell’imposta.