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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 211/2026, chiariscono che il sequestro e la successiva confisca di un’impresa non trasferiscono automaticamente allo Stato i debiti contratti durante l’amministrazione giudiziaria. Per individuare il soggetto obbligato occorre verificare la veste in cui l’amministratore ha agito. Se opera come rappresentante della società, le obbligazioni restano a carico di quest’ultima; se agisce come custode dei beni sequestrati, la responsabilità segue invece le regole della gestione giudiziaria. La Corte precisa inoltre che l’eventuale anticipazione di risorse erariali per le spese necessarie non costituisce una garanzia generalizzata per tutti i fornitori. Nel caso esaminato, relativo a forniture di cemento per oltre 328.000 euro, gli ordini erano stati effettuati in nome e per conto della società sequestrata. Di conseguenza, la Cassazione esclude la responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.