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Con il messaggio 5 gennaio 2021, n. 30 si forniscono le indicazioni operative ai datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla gestione pubblica che possono usufruire dell’esonero contributivo previsto per coloro che non richiedono la Cassa Integrazione (articolo 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Il beneficio non si applica nei confronti della pubblica amministrazione e riguarda: