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Con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel concordato minore, il debitore deve fornire una rappresentazione completa, corretta e trasparente della propria situazione economico-patrimoniale. Pur non essendo più richiesta una valutazione di “meritevolezza” in senso premiale, restano centrali gli obblighi informativi previsti dal Codice della crisi. Nel caso esaminato, un imprenditore aveva attribuito il sovraindebitamento soprattutto alla pandemia, omettendo però elementi rilevanti su debiti già maturati in precedenza. La Corte d’Appello aveva quindi revocato l’omologazione e la Cassazione ha confermato la decisione. Secondo i giudici, informazioni incomplete o inattendibili possono incidere sull’ammissibilità della domanda o giustificare la revoca dell’omologazione. L’assistenza dell’OCC non può supplire alle omissioni del debitore. La pronuncia rafforza il ruolo della disclosure come garanzia per creditori chiamati a esprimere un consenso realmente informato.