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Il padre lavoratore subordinato a tempo indeterminato che si dimette entro il primo anno di vita del figlio può accedere alla NASpI, purché le dimissioni siano convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL). In assenza di convalida, le dimissioni sono inefficaci, il rapporto non si estingue e non sorge lo stato di disoccupazione. La disciplina del D.Lgs. 151/2001 equipara infatti le dimissioni “protette” del genitore, rese nel periodo tutelato, a una cessazione involontaria ai fini NASpI, con trattamento assimilato al licenziamento e riconoscimento anche dell’indennità sostitutiva del preavviso. Restano necessari i requisiti generali: stato di disoccupazione, DID, patto di servizio e almeno 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti. Dal 1° gennaio 2025, la nuova regola sulle 13 settimane successive a precedenti dimissioni volontarie non si applica alle dimissioni protette ex art. 55. La NASpI eventualmente percepita dalla madre è irrilevante: la prestazione è individuale e autonoma.