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Con l’ordinanza n. 11215 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito che il diritto agli sgravi contributivi è subordinato alla regolarità contributiva costante del datore di lavoro. Il caso riguardava il recupero, da parte dell’Inps, di agevolazioni già fruite per un periodo in cui risultava mancante il Durc interno. Secondo la Corte, il possesso del Durc non è un requisito solo formale, ma una condizione sostanziale prevista dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. La mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’Inps non rende inesigibili le differenze contributive dovute. Inoltre, la regolarizzazione effettuata oltre il termine di quindici giorni dall’invito non ha effetto retroattivo e non consente di conservare gli sgravi già goduti. La Cassazione ha quindi confermato il recupero delle somme e respinto il ricorso del contribuente.