10 marzo 2026
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10 marzo 2026

Ore 17:04 - CPB e ravvedimento, imposte in bilancio: rilevazione secondo OIC 25 su basi concordate

Per le imprese che aderiscono al concordato preventivo biennale, la contabilizzazione delle imposte segue le regole ordinarie dell’OIC 25: le imposte correnti vanno iscritte alla voce 20 del conto economico, con contropartita nei debiti tributari dello stato patrimoniale. La particolarità riguarda però la base di calcolo, che non coincide con il reddito o il valore della produzione effettivi, ma con quelli concordati e rettificati secondo il D.Lgs. 13/2024. Per i soggetti IRES, l’imposta corrente deriva dal reddito concordato rettificato; analogamente, per l’IRAP si assume il valore della produzione rettificato. Anche l’eventuale imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20-bis mantiene la natura di imposta corrente. Diverso il trattamento dell’imposta sostitutiva legata al ravvedimento: pur transitando anch’essa nella voce 20, va esposta tra le imposte relative a esercizi precedenti, in quanto assimilabile a una sanatoria. Gli interessi per rateazione si imputano invece per competenza economica.

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