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Il testo commenta una sentenza del Tribunale di Milano del 5 febbraio 2026 che conferma l’obbligo contributivo nel settore dello spettacolo per alcune attività svolte dagli influencer. Secondo il giudice, quando i creator realizzano contenuti pubblicitari per brand, con compensi concordati e precise indicazioni contrattuali, l’attività assume rilevanza ai fini previdenziali. La decisione distingue i contenuti spontanei pubblicati sui social da quelli creati nell’ambito di campagne promozionali strutturate. Il Tribunale adotta una nozione evolutiva di “spettacolo”, includendo anche le attività svolte tramite piattaforme digitali. La sentenza individua inoltre nell’agenzia che gestisce rapporti, compensi e accordi di esclusiva il soggetto obbligato al versamento dei contributi. Respinte anche le contestazioni relative alla prova delle prestazioni, ai conteggi e alla prescrizione. La decisione rafforza un orientamento giurisprudenziale che adatta le categorie tradizionali del diritto del lavoro alle nuove forme di comunicazione commerciale online.