Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’esclusione dell’imprenditore agricolo dalle procedure fallimentari non dipende solo dalla qualifica formale, ma soprattutto dall’attività concretamente esercitata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esenzione opera solo se sussiste un reale collegamento con la terra o con il ciclo biologico animale o vegetale e se le attività connesse non assumono un rilievo prevalente rispetto a quelle agricole principali. Se invece l’attività svolta è in concreto commerciale, l’impresa può essere assoggettata a fallimento. L’onere di dimostrare la natura agricola dell’attività grava su chi invoca l’esenzione. Per le società agricole, inoltre, non basta rispettare i requisiti statutari o inserire la dicitura “società agricola”: occorre che l’oggetto sociale e l’attività svolta siano effettivamente riconducibili all’articolo 2135 c.c. Anche le società costituite in forme commerciali possono restare escluse dal fallimento, ma solo se esercitano realmente e in via esclusiva attività agricola.