26 maggio 2026
Sentenza
26 maggio 2026

Ore 17:10 - Transfer pricing: il Fisco deve motivare il cambio di metodo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15698 del 22 maggio 2026, ha chiarito che, in materia di transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria non può disapplicare liberamente il metodo scelto dal contribuente se questo è conforme ai criteri normativi. La controversia riguardava una società italiana operante nel settore delle bevande alcoliche, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di costi infragruppo relativi ad attività di marketing e pubblicità. La Corte ha ribadito che l’Ufficio deve dimostrare lo scostamento dal valore normale, mentre il contribuente deve provare la conformità delle operazioni ai valori di mercato. Il punto decisivo riguarda però il metodo di comparazione: se l’impresa adotta un criterio corretto, l’Amministrazione può sostituirlo solo con motivazioni specifiche. Nel caso esaminato, mancavano spiegazioni adeguate sull’abbandono del metodo CUP e sull’uso del TNMM. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.

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