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La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 548/25/2026, ha negato a un professionista la possibilità di dedurre contemporaneamente i costi dell’auto utilizzata per l’attività e quelli di un secondo veicolo concesso in uso promiscuo a una dipendente. Secondo i giudici, il limite di un solo veicolo previsto dall’art. 164 TUIR per i lavoratori autonomi renderebbe alternativi i due regimi di deduzione. Tale conclusione, però, appare discutibile sul piano letterale. Il limite numerico è previsto dalla lett. b), riferita ai veicoli utilizzati direttamente dal professionista, mentre la lett. b-bis), relativa ai mezzi assegnati ai dipendenti, non contiene analoga restrizione. Resta quindi sostenibile la deduzione contemporanea, al 20% e al 70%, purché l’assegnazione al dipendente sia effettiva, continuativa e adeguatamente documentata.