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La Cassazione penale (Sez. II, sent. n. 1027/2026, dep. 12 gennaio 2026) ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava un sequestro preventivo, diretto e in subordine per equivalente, fino a 60.000 euro, disposto per riciclaggio. La Corte afferma che il fumus commissi delicti non può poggiare sulla sola assunzione della carica di amministratore della società in epoca successiva all’accredito delle somme: occorrono indizi di sostituzione, trasferimento o movimentazione delle utilità e operazioni con effetto dissimulatore idoneo a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita. In mancanza, la mera carica non supera neppure la soglia della plausibilità indiziaria richiesta per la misura reale. Inoltre, viene censurata la motivazione del riesame, ritenuta apparente e non confrontata con le specifiche deduzioni della difesa; perciò la Cassazione dispone un nuovo esame. Il giudice dovrà indicare quali atti dispositivi siano stati compiuti, da chi, quando e con quale concreta capacità di schermare i flussi finanziari.