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L’articolo commenta l’ordinanza n. 6803/2026 della Corte di Cassazione, che ha chiarito l’impossibilità di revocare tacitamente una rinuncia all’eredità tramite comportamenti concludenti. La Suprema Corte ribadisce che la rinuncia è un atto formale e solenne, disciplinato dall’art. 519 c.c., e non può essere superato da condotte ambigue o interpretabili in modi diversi. Il caso riguardava un contribuente che aveva rinunciato all’eredità paterna ma che, secondo l’Agenzia delle Entrate, aveva successivamente posto in essere atti incompatibili con tale scelta. La Cassazione ha però escluso l’accettazione tacita, osservando che quei comportamenti erano giustificabili in virtù della comproprietà già esistente sugli immobili. L’ordinanza ribadisce quindi che l’accettazione tacita dell’eredità richiede atti che possano essere compiuti esclusivamente nella qualità di erede, non semplici attività compatibili con altri titoli giuridici.