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Con la Risoluzione n. 73/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime di circolazione e utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA prevista dall’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019. La norma consente la trasformazione delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito della cessione onerosa, entro il 31 dicembre 2021, di crediti verso debitori inadempienti. Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione, chiesti a rimborso o ceduti secondo gli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia ribadisce che la cessione a soggetti terzi è ammessa solo per crediti previamente chiesti a rimborso e con specifiche formalità. Rettificando la Risoluzione n. 32/E del 2025, viene precisato che il cessionario non può né compensare né cedere ulteriormente il credito acquisito, potendo solo incassarne il rimborso. Sono tuttavia salvaguardati i comportamenti adottati prima della pubblicazione della nuova Risoluzione