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Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 7741/2026, ha chiarito il rapporto tra Enti del Terzo Settore, attività imprenditoriale e impresa sociale, precisando che un ETS può svolgere attività prevalentemente imprenditoriale senza assumere automaticamente la qualifica di impresa sociale. La nota analizza il funzionamento del RUNTS e del Registro delle Imprese, spiegando che gli ETS che operano principalmente in forma d’impresa devono iscriversi in entrambi i registri, salvo il caso specifico delle imprese sociali. Il Ministero distingue inoltre tra attività di interesse generale esercitate in forma imprenditoriale e attività diverse disciplinate dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore. Il superamento dei limiti previsti per le attività diverse non incide infatti sull’attività principale svolta in forma organizzata e professionale. Viene poi chiarita la differenza tra nozione civilistica di impresa e qualifica fiscale di ente commerciale: la commercialità fiscale non determina automaticamente la natura imprenditoriale dell’ente. La nota affronta anche le limitazioni applicabili a ODV ed enti filantropici, ritenuti generalmente incompatibili con modelli organizzativi pienamente imprenditoriali, pur potendo assumere in astratto la qualifica fiscale di enti commerciali.