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L’articolo commenta la Risoluzione n. 24/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti verso la clientela per gli intermediari finanziari che applicano il principio contabile IFRS 9. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una disciplina temporanea che consente la deduzione delle svalutazioni relative ai crediti classificati negli stage 1 e 2 in cinque quote costanti distribuite nell’esercizio di rilevazione e nei quattro successivi. Il dubbio interpretativo riguardava la base di calcolo della deduzione: se considerare le svalutazioni lorde o il saldo risultante dopo le eventuali rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo. L’Agenzia conferma che il differimento deve essere applicato al valore netto, in continuità con l’articolo 106 del TUIR. Il chiarimento produce effetti anche ai fini IRAP, delle imposte anticipate e del calcolo degli acconti, garantendo maggiore certezza operativa agli intermediari finanziari interessati.