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La definizione agevolata di una controversia non annulla l’accertamento e non comporta automaticamente il riconoscimento di un credito IVA, ma impedisce al Fisco di richiedere una seconda volta la stessa somma già compresa nella lite definita. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 24271/2026. Il caso riguardava un’intimazione di pagamento di 44.926 euro relativa a una pretesa già ricompresa nell’accertamento oggetto della definizione agevolata. Secondo la Corte, l’Amministrazione conserva il potere di verificare crediti estranei alla controversia, ma non può utilizzare un nuovo atto di riscossione per riproporre integralmente un’obbligazione fiscale già rientrata nella procedura di definizione.