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Dal 2026 cambia il calendario delle certificazioni uniche: per i redditi di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni non occasionali la trasmissione all’Agenzia delle Entrate va effettuata entro il 30 aprile, con riferimento al periodo d’imposta 2025. Tuttavia, sul fronte delle provvigioni, resta fermo un principio rilevante: l’impresa agricola individuale non assume la qualifica di sostituto d’imposta e, quindi, non è tenuta ad applicare ritenute, né a certificare i compensi, né a presentare il modello 770. L’esclusione riguarda le attività agricole genuine, ossia quelle riconducibili all’articolo 2135 del codice civile, comprese le attività agricole connesse, purché sia rispettato il criterio della prevalenza. Se invece l’attività perde i requisiti della connessione agricola e assume natura commerciale, tornano gli obblighi ordinari. Restano inoltre escluse da ritenuta anche specifiche provvigioni percepite da mediatori, rappresentanti e commissionari operanti in particolari settori agricoli, ittici e zootecnici.