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Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act, rivolti ai fornitori e ai deployer di sistemi di intelligenza artificiale. Gli utenti devono essere informati, fin dal primo contatto, quando interagiscono con chatbot o assistenti virtuali, salvo che la natura artificiale sia già evidente. I fornitori di sistemi generativi devono inoltre rendere testi, immagini, audio e video riconoscibili mediante marcature tecniche leggibili dalle macchine. I deployer devono segnalare in modo percepibile i deepfake e i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Per questi ultimi, l’obbligo viene meno in presenza di un’effettiva revisione umana o editoriale e di un soggetto responsabile della pubblicazione. Soltanto i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto beneficiano, per la marcatura tecnica, del termine differito al 2 dicembre 2026. Le violazioni possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo.