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La Corte di cassazione (Sez. VI-5 civ., ord. n. 5744/2023), in tema di TARI, ha affermato che l'area scoperta adibita a parcheggio non gode dell’esenzione di cui all'art. 62, comma 2, del D.lgs. n. 507 del 1993, in ragione dell’idoneità della stessa a produrre rifiuti, in quanto luogo frequentato da veicoli e persone. D’altro canto, non è legittima la totale equiparazione, ai fini dell'applicazione della tariffa, dei parcheggi scoperti alle autorimesse e garage, avendo i primi una propria peculiare potenzialità alla produzione di rifiuti.
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