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Con l’Ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, la Corte di Cassazione chiarisce due aspetti centrali del concordato semplificato. Il primo riguarda il profilo processuale: il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non può essere impugnato in Cassazione, perché privo del carattere della decisorietà in senso tecnico e non idoneo a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Il secondo riguarda invece il contenuto del controllo affidato al tribunale nella fase preliminare. Secondo la Suprema Corte, il giudizio sulla ritualità della proposta non si limita alla regolarità formale degli atti, ma si estende anche alla verifica sostanziale della coerenza, attendibilità e ragionevolezza della documentazione e della relazione finale dell’esperto. Il tribunale può quindi accertare se sussistessero sin dall’inizio i presupposti per accedere alla composizione negoziata, evitando che il concordato semplificato diventi l’esito automatico di un percorso avviato senza reali prospettive di risanamento.