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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 29343/2022) ha affermato che tra le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione definibili ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, della L. n. 130 del 2022 non rientrano quelle in cui il ricorso introduttivo del contribuente sia stato dichiarato inammissibile (segnatamente per tardività) e sia stato rigettato l'appello dello stesso contribuente contro tale statuizione, risultando pertanto l'Agenzia delle Entrate integralmente vittoriosa in ambedue i gradi di merito.
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