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La Corte di cassazione (Sez. v civ., Sent. n. 2922/2023) ha precisato che, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione reddituale, presentando una dichiarazione integrativa, da quest'ultima, e non da quella "originaria", deve necessariamente decorrere, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Ufficio, poiché, altrimenti, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della sua scadenza.
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