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Dalla lettura dell’ordinanza n. 5794 del 15/02/2023 della Corte di cassazione (Sez. V civ.) emerge che, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in relazione ai casi di omesso pagamento del tributo da omessa dichiarazione, va escluso che la violazione possa ritenersi attribuibile esclusivamente al terzo (nella specie, il coniuge) cui è stata affidata la gestione dell’attività commerciale. Infatti, se il contribuente non prova di aver adempiuto all’obbligo di controllo nell’esecuzione del mandato conferito al terzo, la responsabilità gli va attribuita per comportamento colposo e non può operare la causa di esclusione della punibilità ex art. 6 D.lgs. n. 472/1997.