Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Corte di cassazione (ordinanza n. 3903 del 9/02/2023) ha affermato che, in tema di sospensione feriale dei termini, l’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, pur nel più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo sino all’emissione del provvedimento amministrativo, quest’ultimo impugnabile dinanzi a una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria. Ne discende che al termine dilatorio, previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000, a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione feriale.