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La Corte di cassazione (Sez. III Pen., Sent. n. 14278/2023) ha affermato che, in tema di illeciti tributari, la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione all'accesso domiciliare, di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, pur potendo essere ritenuta causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i propri effetti sull'accertamento del fatto di reato, posto che all'accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per le attività di Polizia Giudiziaria. (Principio affermato nell’ambito di un procedimento per il reato ex art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000, per l’occultamento o distruzione di fatture emesse).