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La Corte di cassazione (Sez. VI-V civ. ord. n. 37225 del 20/12/2022) ha affermato che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, anche in caso di accertamento con adesione, che è inidoneo a determinarne la riapertura o la nuova decorrenza, avendo finalità deflattive del contenzioso, incompatibili con quelle perseguite dal riconoscimento del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.