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La Corte di cassazione (Sez. II civ, ord. n. 8690/2023) ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità del verbale di accertamento dell’infrazione, rilevata su strada extraurbana secondaria, per mancanza dell'indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione della rilevazione della velocità a mezzo "autovelox" e della contestazione differita, escludendo la sanabilità del vizio attraverso la produzione in giudizio dello stesso decreto).