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In tema di reati fallimentari, la Corte di cassazione (Sez. V pen. Sent. n. 16931/2023) ha affermato che il liquidatore della società è un creditore della stessa e ha diritto a un congruo compenso per l'attività svolta. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'autoliquidazione di somme a proprio favore, ove deliberate dall'assemblea, altera la “par condicio creditorum”, ma non depaupera la società e integra il reato di bancarotta preferenziale, mentre il delitto di bancarotta fraudolenta ricorre nel caso in cui l’amministratore si attribuisca un compenso sproporzionato all'attività svolta. Pertanto, il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con riguardo al liquidatore, richiede l’accertamento che gli importi relativi al compenso - anche alla luce dei parametri legali di liquidazione previsti per gli amministratori - risultino sproporzionati all’attività svolta.