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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 36892 del 16/12/2022) ha precisato che, in tema di cancellazione della società dal Registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.