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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26643 del 12 ottobre 2026, conferma che la costituzione di un trust e il conferimento dei beni al trustee non determinano, di per sé, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il trasferimento iniziale ha infatti carattere strumentale e non realizza un arricchimento stabile del beneficiario: secondo la disciplina applicabile alla controversia, l’imposizione proporzionale interviene soltanto al momento dell’effettiva attribuzione finale. La vicenda riguarda un trust istituito nel 2017 da un padre e dai suoi due figli in occasione del divorzio. La Suprema Corte distingue il conferimento del padre, collegato agli accordi di divorzio, da quelli autonomamente effettuati dai figli, ai quali non si estende automaticamente l’esenzione prevista dall’articolo 19 della legge n. 74/1987. Accogliendo il ricorso sul profilo impositivo, i giudici escludono la tassazione proporzionale della dotazione del trust, soggetta alla sola imposta fissa di registro.