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La Sezione tributaria della Corte di cassazione (ord. n. 667/2023) ha sostenuto che, in tema d’imposta di registro, il beneficio fiscale della "prima casa", al di là dell'ipotesi riconnessa all'attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel Comune dove ha acquistato l'immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge; pertanto, nel caso in cui non risulti l'effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento.