La Corte di cassazione (Sez. V civ., Ord. 8383 del 23/03/2023) ha affermato che, in caso di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) della totalità delle partecipazioni di una Società e dell’intero suo compendio aziendale, essendo il Custode giudiziario chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l’imprenditore sequestratario che il Custode giudiziario per le rispettive porzioni d’esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali.
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