Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Per la Corte di cassazione (Sez. V, sent. n. 10117/2023) vendere gli arredi del proprio appartamento non genera un reddito tassabile ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR, che disciplina i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. La vendita di oggetti appartenenti al patrimonio personale del venditore non rientra in nessuna delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 cod. civ., non potendosi considerare «attività di intermediazione nella circolazione dei beni». (Nel caso di specie, il contribuente ha venduto gli arredi antichi della sua abitazione, anch’essa posta in vendita, e l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato che si trattasse di mobili acquistati al fine di essere rivenduti. È dunque mancata la prova di quell’intento speculativo che caratterizza l’attività commerciale di vendita, sia pure realizzata in modo occasionale, con la conseguenza che l’avviso di accertamento oggetto di causa è stato annullato).