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La Corte di cassazione (Sez. V, ord. n. 9515 del 6/04/2023) ha affermato che, in tema di accessi, ispezioni e verifiche, ai fini degli accertamenti sia in materia di IVA che di imposte dirette, gli artt. 52, co. 1, ult. per., D.P.R. n. 633/1972 e 33, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, secondo cui in ogni caso l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello Studio o di un suo delegato, disciplinano la fattispecie in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quelle in cui egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente sottoposto a controllo fiscale.