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La Corte di cassazione (Sez. V civ. Sent. n. 4102/2023) ha affermato che, in tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'U.E., l'Amministrazione erariale italiana, richiesta della riscossione da parte di altro Stato membro, nell'emettere la cartella di pagamento non è tenuta ad allegare la traduzione del titolo esecutivo estero, in forza del quale si procede al recupero, poiché l'obbligo di traduzione, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 69 del 2003, riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza da parte dello Stato membro e non il momento, puramente interno, con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo.