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La Corte di cassazione (Sez. II civ., ord. n. 15762 del 6/06/2023) ha affermato il seguente principio di diritto: a fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.